Art. 2.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «strade ed aree pubbliche» sono inserite le seguenti: «nonché su quelle private non stabilmente destinate ad attività sportiva» e, al quarto periodo, le parole: «sentite le» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere obbligatorio delle»;

          b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «della federazione» sono inserite le seguenti: «sportiva nazionale»;

          c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «e di sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «emanate dalla Federazione sportiva nazionale ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media superiore a

 

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50 chilometri orari. Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velocità massima pari a 50 chilometri orari, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive emanate dalla Federazione sportiva nazionale ACI».