1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «strade ed aree pubbliche» sono inserite le seguenti: «nonché su quelle private non stabilmente destinate ad attività sportiva» e, al quarto periodo, le parole: «sentite le» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere obbligatorio delle»;
b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «della federazione» sono inserite le seguenti: «sportiva nazionale»;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «e di sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «emanate dalla Federazione sportiva nazionale ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media superiore a